Ordinanza Capodanno botti vietati dal 29 dicembre al 2 gennaio

Ordinanza Capodanno multe fino a 250 euro.

Ordinanza Capodanno botti vietati dal 29 dicembre al 2 gennaio
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Ordinanza Capodanno le parole del sindaco.

Ordinanza Capodanno non si spara dal 29

Disposizioni contro i botti di Capodanno dal 29 dicembre al 2 gennaio, così recita l’ordinanza firmata mercoledì 27 dicembre dal primo cittadino Alessandro Canelli. “Invito tutti ad avere, in questo periodo, rispetto per le persone che si trovano ricoverate in ospedale o nelle strutture per anziani, per i bambini, per gli animali e per quanti vogliono, più semplicemente, riposare”, ha detto.

Cosa recita l’ordinanza

Divieto di utilizzo di petardi, botti, articoli pirotecnici a distanza inferiore di 200 metri da diversi luoghi della città: da piazza della Repubblica, dalla Cupola di san Gaudenzio (via Ferrari angolo via Antonelli), dall’ospedale Maggiore della Carità, dalla Clinica San Gaudenzio (via Bottini), dalla struttura sanitaria di viale P.za d’Armi, dalle case di riposo Fondazione S. Maria (Pernate via dei tigli), I Tigli (via Udine), San Francesco (vale Roma), Mater Dei (via Perazzi), Divina Provvidenza (via Galvani), De Pagave (via Lazzarino) e dal Canile di via del Gazzurlo. Rispetto al provvedimento fanno eccezione i fuochi d’artificio della categoria F1 (“con un rischio potenziale basso e un livello di rumorosità trascurabile” utilizzati in spazi confinati o all’interno di abitazioni) e della categoria F2 (con le medesime caratteristiche della categoria F1 “usati al di fuori di edifici in spazi confinati”).

Pena

La mancata osservanza dell’ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è punita con sanzioni amministrative pecuniarie da 25 a 500 euro, oltre al sequestro del materiale pirotecnico. Il comando di polizia locale è incaricato dell’esecuzione del provvedimento.

Raccomandazioni

“Non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesploso né tantomeno di provare a riaccenderli”, si è raccomandato il sindaco. E ha ricordato agli esercenti “la potestà parentale di vigilare affinchè i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro” (ovviamente il divieto di vendita ai minorenni non deve estendersi a quello per il quale la stessa vendita è consentita).

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